Separazioni con addebito quali sono i presupposti ?

Attività e dinamiche dell’istituto alla luce delle ultime pronunce della Corte di Cassazione.

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Separazione con addebito
Separazione con addebito

Nel complesso mondo della Separazione processuale, la separazione con addebito ricopre un ruolo di primo piano. Nonostante il legislatore negli ultimi anni abbia introdotto delle modalità di separazione che si basano sull’accordo tra i coniugi, raggiungibile anche in maniera stragiudiziale, tra i numeri delle coppie separate rimane ancora alto il numero di procedimenti che si concludono con l’addebito o colpa di uno dei due coniugi. Questo probabilmente è legato oltre alla conflittualità che porta alla separazione al fatto che recentemente la giurisprudenza ha allargato la pletora di motivi che giustificano il così detto addebito. La legge specifica, all’articolo 151 del codice civile, che le cause di addebito debbano risiedere in fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da comportare gravi mancanze o danni all’educazione della prole. Tuttavia il codice stesso non specifica un elenco o in un numero chiuso quali possano essere tali fatti, questo per comprendere il maggior numero di comportamenti che possano essere lesivi dei principi di fedeltà, solidarietà, e rispetto tra i coniugi, sanciti anch’essi nel codice civile all’art 143 come “i diritti e doveri reciproci dei coniugi”. In maniera esemplificativa possiamo analizzarne alcuni, innanzitutto la più conosciuta l’infedeltà coniugale che è non più valutata come causa automatica dell’addebito, difatti, a tal proposito nel gennaio del 2019 la Sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che in presenza di una crisi coniugale dal carattere persistente ed irrisolvibile diviene irrilevante la successiva inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale. Questo si rifà al principio giurisprudenziale consolidato per il quale rilevano ai fini dell’addebito solamente quei tradimenti che divengono essi stessi causa della crisi matrimoniale. Sempre in ambito di tradimenti anche il tentativo è equiparato negli effetti ad uno vero e proprio, purché abbia una risonanza pubblica nel senso che i conoscenti della coppia ne siano a conoscenza e questo quindi diviene sufficiente al far venir meno il rispetto dell’obbligo di fedeltà ed integrare la lesione di dignità del coniuge che lo ha subito. Oltre a questa ipotesi più classiche possono rientrarvi anche comportamenti che comprimono l’espressione del proprio credo religioso, quando il coniuge cerca di imporre in maniera oppressiva le proprie ideologie oppure vieta ai figli determinate attività ludiche contrarie al suo credo. Sono motivo di addebito anche la mancanza di sostegno morale tra i coniugi che si può riscontrare, anche, attraverso comportamenti verbalmente violenti o minacciosi e negazioni immotivate di supporto ed aiuto, ciò viola il dovere di rispetto reciproco tra i coniugi. Questi comportamenti, non devono essere necessariamente reiterati nel tempo ma tali da creare un insanabile
frattura nella coppia, possono essere i più svariati come detto è sufficiente che siano esorbitanti rispetto ai normali comportamenti riscontrabili nelle coppie in crisi che decidono di concludere il matrimonio. Altro motivo può essere l’abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei coniugi senza che ve ne siano giustificato motivo, come ad esempio quello di sfuggire ad atti di violenza, quindi anch’esso in se non rappresenta un motivo di addebito automatico. Ulteriore causa può essere l’invadenza dei suoceri se il coniuge con un comportamento colpevole non è riuscito ad arginare le invadenze della propria famiglia di origine, divenute, poi, causa originaria come nell’esempio del tradimento, della crisi che ha portato alla separazione. Inoltre se la presenza dei suoceri, all’interno della vita matrimoniale, ha reso intollerabile il proseguo della convivenza costringendo uno dei due coniugi ad abbandonare la casa familiare, secondo recente giurisprudenza si ritiene che non valga ai fini della valutazione di addebito, trattando queste intromissioni come causa giustificativa alla stregua di una violenza subita. La separazione con addebito, pertanto, è incardinata in una quadro processuale e le parti dovranno, provare al Giudice del Tribunale competente, generalmente quello della loro ultima residenza, i motivi da cui ritengono debba scaturire, attraverso la produzione di prove come potranno essere testimonianze od esibizioni di documenti, nonché il nesso causale tra i comportamenti che si ritengono meritevoli di addebito e la formazione di quello stato di cose che ha portato i coniugi a volersi separare. Le conseguenze dell’emissione di un addebito ai danni di uno dei due coniugi sono abbastanza gravose: innanzitutto la perdita del diritto all’assegno di mantenimento, volto a garantire lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, pertanto il coniuge con addebito potrà solamente conservare delle pretese in merito al diritto agli alimenti purché versi in condizioni economiche disagiate; a questo si aggiunge la perdita dei diritti successori, del diritto alla pensione di reversibilità e le altre indennità e prestazioni previdenziali riconosciute al coniuge defunto, esclusa la pretesa ad un assegno vitalizio, laddove, all’apertura della successione, il coniuge godesse già dell’assegno alimentare.

Avv. Francesco Turchi (francesco.turchi@aol.com)

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